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Jobs Act: Il Contratto a Tutele Crescenti


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Jobs Act: Il Contratto a Tutele Crescenti Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo della legge 183/2014 (c.d. Jobs Act) che comprende anche le norme sul nuovo contratto lavorativo a tutele crescenti.

Cos’è e a chi si applica il Contratto a Tutele Crescenti

E’ un contratto a tempo indeterminato che si differenzia da quello precedente per quanto riguarda i licenziamenti e che prevede degli incentivi contributivi (fino a 8.060,00 € all’anno) per i primi tre anni.

Il reintegro sarà previsto solo per alcuni casi limitati, per tutti gli altri motivi di licenziamento, invece, sarà previsto un risarcimento economico che aumenterà a seconda dell’anzianità lavorativa (da qui il nome del contratto).

La nuova disciplina in materia di contratto a tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1° marzo 2015, cioè dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo.

Il decreto si riferisce anche ai casi di conversione di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, che avvengono successivamente all’entrata in vigore. Vediamo ora cosa è previsto per i licenziamenti illegittimi e ingiustificati.

Licenziamento illegittimo

Esistono tre casi di illegittimità del licenziamento:

se è considetato discriminatorio;

se è riconducibile a casi di nullità previsti dalla legge;

se è inefficace, poichè dichiarato in forma orale.

Se un giudice reputa che un licenziamento sia illegittimo, può intimare al datore di lavoro il reintegro del lavoratore e la corresponsione di un’indennità sulla base dell’ultima retribuzione, calcolata dal giorno del licenziamento fino al giorno dell’effettiva reintegrazione, con un minimo di 5 mensilità. Su questo periodo così calcolato, il datore dovrà anche versare i contributi previsti.

In alternativa al reintegro il lavoratore può chiedere, oltre all’indennità obbligatoria appena descritta, un’ulteriore indennità sulla base dell’ultima rettribuzione, pari a quindici mensilità, sulla quale però non verranno calcolati anche i contributi.

Licenziamento ingiustificato

Questo è il tipo di licenziamento che ha subito la maggiore trasformazione con l’introduzione del contratto a tutele crescenti.

Se il dipendente viene licenziato per un giustificato motivo oggettivo ingiustificato (ad esempio una crisi economica che prevede riduzione del personale, ma quel lavoratore poteva essere impiegato in un’altra mansione senza bisogno di licenziarlo) non ci sarà più il reintegro del lavoratore, come era previsto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Il datore di lavoro dovrà pagare un risarcimento sulla base dell’ultima retribuzione, pari a due mensilità per ogni anno lavorativo in azienda:

con un minimo di due mensilità e un massimo di sei, per le piccole aziende e un minimo di quattro mensilità e un massimo di diciotto, per le grandi aziende.

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